Ordinanza — n. 23247/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALASCA GIANCARLO nato a ROMA il 06/02/1957 avverso la sentenza del 07/12/2022 del GIP TRIBUNALE di VITERBOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Rilevato che l'imputato FALASCA Giancarlo ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Viterbo ha applicato allo stesso, su accordo delle parti, la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 30.000,00 dì multa, riconosciute le generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 80, c. 2, d.P.R. n. 309/1990, per il reato di cui all'art. 73, stesso d.P.R., relativamente alla detenzione illecita e al trasporto di Kg. 167 di cocaina (in Nepi il 10/5/2022); considerato che il ricorso - peraltro avverso sentenza di applicazione della pena e senza formulazione di motivi deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. - è inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 1 c. 54 I. 23 giugno 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017) che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 23247/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 80, c. 2, d.P.R. n. 309/1990, per il reato di cui all'art. 73, stesso d.P.R., relativamente alla detenzione illecita e al trasporto di Kg. 167 di cocaina (in Nepi il 10/5/2022); considerato che il ricorso - peraltro avverso sentenza di applicazione della pena e senza formulazione di motivi deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. - è inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 1 c. 54 I. 23 giugno 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017) che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALASCA GIANCARLO nato a ROMA il 06/02/1957 avverso la sentenza del 07/12/2022 del GIP TRIBUNALE di VITERBOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Rilevato che l'imputato FALASCA Giancarlo ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Viterbo ha applicato allo stesso, su accordo delle parti, la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 30.000,00 dì multa, riconosciute le generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 80, c. 2, d.P.R. n. 309/1990, per il reato di cui all'art. 73, stesso d.P.R., relativamente alla detenzione illecita e al trasporto di Kg. 167 di cocaina (in Nepi il 10/5/2022); considerato che il ricorso - peraltro avverso sentenza di applicazione della pena e senza formulazione di motivi deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. - è inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 1 c. 54 I. 23 giugno 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017) che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C.
Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023. Il Consigliere estensore Il P e de te Gabriella Cappello Sal re Dovere 91,LetL' D S IÌL CAC