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Ordinanza — n. 23242/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of appellate court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23242/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to critically analyze the appellate court's reasoning regarding sentencing. The appellant argued for a violation of law concerning the balancing of mitigating circumstances, but the court noted the lower court properly addressed the quantity of cocaine and the statutory minimum penalty. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the threshold for admissibility under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds raised do not include a necessary critical analysis of the arguments underlying the decision, as the court's reasoning on sentencing factors is sufficient without further critique.

Parole chiave

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inadmissibility appeal critical analysis required sentencing reasoning mitigating circumstances statutory minimum penalty imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
art. 62 bis cod. pen
18,655) e alla dosimetria della pena conseguente all'operato giudizio di comparazione, con riferimento al quale va ricordato che le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASLLIAJ DAVID nato il 16/04/1994 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato FASLLIA3 David ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del GUP del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui agli artt. 73, c. 4 e 80, c. 2, d.P.R. n. 309/1990 (in Torino, il 6/4/2021); considerato che il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione e erronea interpretazione o applicazione di legge, con riferimento al giudizio di bilanciamento tra gli elementi circostanziali; che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici motivato in ordine alla ritenuta offensività della condotta (avente a oggetto un quantitativo di Kg. 24,62 lordi di cocaina contenenti un principio attivo di Kg. 18,655) e alla dosimetria della pena conseguente all'operato giudizio di comparazione, con riferimento al quale va ricordato che le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, funzione che ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre te Gabriella Cappello \ T ,\ alvat D