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Ordinanza — n. 23241/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23241/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23241/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALE DENIS nato a TORINO il 28/12/1978 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; n Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato CANALE Denis ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del GUP del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui agli artt. 73, d.P.R. n. 309/1990 relativo alla detenzione di gr. 118,3 di cocaina (in Torino, il 16/2/2022); considerato che il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129, cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23241/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, d.P.R. n. 309/1990 relativo alla detenzione di gr. 118,3 di cocaina (in Torino, il 16/2/2022); considerato che il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129, cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione censure procedurali riesame dell'asilo cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALE DENIS nato a TORINO il 28/12/1978 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; n Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato CANALE Denis ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del GUP del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui agli artt. 73, d.P.R. n. 309/1990 relativo alla detenzione di gr. 118,3 di cocaina (in Torino, il 16/2/2022); considerato che il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129, cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pr d te Gabriella Cappello Salva e Dovere 2t42'9--&2e0~9Q