Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court arguments on drug possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by OKOH Lucky inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a conviction for illegal possession of cocaine and heroin, but the appeal failed to critically analyze the reasoning of the appellate court regarding the evidence of drug conservation and police conduct. Consequently, the appeal was rejected as it amounted to a mere complaint on the merits rather than a substantive legal argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, c. 3, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is not based on a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision, but rather constitutes a complaint on the merits that the lower courts have already logically addressed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKOH LUCKY nato il 23/06/1997 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato OKOH Lucky ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Padova di condanna per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen. e 73, c. 1, d.P.R. n. 309/1990, relativamente alla detenzione illecita di cocaina e eroina, suddivisa in vari ovuli tenuti in luoghi diversi (in Padova, il 13/4/2021); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivo di doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (prova del concorso dedotta dalle modalità della conservazione della droga e di materiale collegato all'illecito traffico, oltre che dal comportamento tenuto in occasione dell'accesso della polizia giudiziaria); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presdetite Gabriella Cappello Salv