Ordinanza — n. 23237/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE ANTONIO nato a MADDALONI il 17/11/1989 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; . N. 2753/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Antonio Natale ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe al fine di correggere l'errore materiale in cui è incorsa la Corte territoriale nella parte in cui ha indicato in dispositivo "conferm a inflitta al Natale" mentre nella motivazione ha specificato che "la pena finale detentiva risulta erro- neamente determinata.. .consegue la pena di anni quattro e mesi quattro di reclu- sione". Chiede, pertanto, la rettifica dell'errore in questione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23237/2023 — snpen · Corte di Cassazione: N. 2753/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Antonio Natale ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe al fine di correggere l'errore materiale in cui è incorsa la Corte territoriale nella parte in cui ha indicato in dispositivo "conferm a inflitta al Natale" mentre nella motivazione ha specificato che "la pena finale detentiva risulta erro- neamente determinata.. .consegue la pena di anni quattro e mesi quattro di reclu- sione". Chiede, pertanto, la rettifica dell'errore in questione.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE ANTONIO nato a MADDALONI il 17/11/1989 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; . N. 2753/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Antonio Natale ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe al fine di correggere l'errore materiale in cui è incorsa la Corte territoriale nella parte in cui ha indicato in dispositivo "conferm a inflitta al Natale" mentre nella motivazione ha specificato che "la pena finale detentiva risulta erro- neamente determinata.. .consegue la pena di anni quattro e mesi quattro di reclu- sione". Chiede, pertanto, la rettifica dell'errore in questione.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, su istanza del medesimo difensore oggi ricorrente, la Corte di Appello di Napoli in data 6/10/2022 ha già provveduto alla correzione richiesta e, in ogni caso, il mezzo d'impugnazione esperito si pale- sava del tutto superfluo.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2023 Il Co igliere este ore Il Prsc3