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Ordinanza — n. 23236/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning on drug distribution in second instance plea deal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23236/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giacomo Allegrini's appeal inadmissible for being manifestly unfounded and lacking specificity. The appellant challenged a second-instance judgment regarding the distribution of seized drugs, arguing violations of procedural articles and motivational defects. The Court ruled that under the new second-instance plea system, parties waive the right to contest non-punishment grounds or aggravating circumstances, rendering such arguments preclusive in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In the context of the second-instance plea system, appeals challenging the second-instance judgment on grounds of non-punishment or aggravating circumstances are inadmissible as the party has waived these issues.

Parole chiave

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second instance plea system waiver of non-punishment grounds inadmissible cassation appeal motivational defect waiver aggravating circumstances preclusion procedural preclusion effect drug distribution liability altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
e che questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 599 bis cod. proc. pen
e che questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero
(così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro
Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini
(Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv.
Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, calabrese ed altri
226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, calabrese ed altri, Rv.
Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro
231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv.
Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli
238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv.
Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro
240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv.
Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri
241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv.
Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri
243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRINI GIACOMO nato a ROMA il 14/09/1998 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 2698/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Giacomo Allegrini ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione degli artt. 129 e 530 co. 2 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, con particolare riferi- mento alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente caduta in sequestro. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Va rilevato, peraltro, che la sentenza risulta pronunciata ai sensi degli artt. 599bis e 608 cod. proc. pen. e che questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al con- senso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pro- nuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinun- ciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassa- zione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispo- sitivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugna- zione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato prosciogli- mento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolu- tivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione N. 2698/2023 R.G. del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la man- canza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).

Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente richie- sta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, calabrese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 apri