Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23232/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23232/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23232/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOIACONO MICHELE nato a BARI il 11/09/2002 MIGLIARDI DOMENICO nato a BARI il 01/09/2003 avverso la sentenza del 21/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che gli imputati LOIACONO Michele e MIGLIARDI Domenico hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti di analogo contenuto e stesso difensore, avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Bari, indicata in epigrafe, di applicazione di una pena su richiesta delle parti, per più reati (resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, ricettazione, detenzione di cocaina e hashish, rinvenuti euro 260,00 quale presumibile provento di attività di spaccio), disposta la confisca obbligatoria del denaro ai sensi dell'art. 73, c. 7-bis, d.P.R. n. 309/1990 (in Putignano, il 5/9/2022); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso quanto al primo motivo (vizio motivazionale con riferimento alla verifica della sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.) avrebbe potuto essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, trattandosi dì impugnazione avverso sentenza applicativa di pena proposta per motivi non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); che il secondo motivo, inerente alla disposta confisca del denaro e alla interdizione dai pubblici uffici, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché la doglianza non è scandita da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23232/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, c. 7-bis, d.P.R. n. 309/1990 (in Putignano, il 5/9/2022); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso quanto al primo motivo (vizio motivazionale con riferimento alla verifica della sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.) avrebbe potuto essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, trattandosi dì impugnazione avverso sentenza applicativa di pena proposta per motivi non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); che il secondo motivo, inerente alla disposta confisca del denaro e alla interdizione dai pubblici uffici, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché la doglianza non è scandita da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative confisca sotto sanzione internazionale atti impugnabili ritiro della querela penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOIACONO MICHELE nato a BARI il 11/09/2002 MIGLIARDI DOMENICO nato a BARI il 01/09/2003 avverso la sentenza del 21/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che gli imputati LOIACONO Michele e MIGLIARDI Domenico hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti di analogo contenuto e stesso difensore, avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Bari, indicata in epigrafe, di applicazione di una pena su richiesta delle parti, per più reati (resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, ricettazione, detenzione di cocaina e hashish, rinvenuti euro 260,00 quale presumibile provento di attività di spaccio), disposta la confisca obbligatoria del denaro ai sensi dell'art. 73, c. 7-bis, d.P.R. n. 309/1990 (in Putignano, il 5/9/2022); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso quanto al primo motivo (vizio motivazionale con riferimento alla verifica della sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.) avrebbe potuto essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, trattandosi dì impugnazione avverso sentenza applicativa di pena proposta per motivi non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); che il secondo motivo, inerente alla disposta confisca del denaro e alla interdizione dai pubblici uffici, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché la doglianza non è scandita da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo il giudice disposto la confisca del denaro ai sensi dell'art. 73, c. 7- bis, d.P.R. n. 309/1990, ritenuto provento di attività di spaccio (così contestata nella imputazione), argomentazione rispetto alla quale nulla deduce il ricorrente, limitatosi invero a rilevare un silenzio motivazionale insussistente; e applicato una pena accessoria prevista dalla legge, in relazione alla entità della pena applicata (vedi art. 29, cod. pen.); che all'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pr nte Gabriella Cappello Sa/v overe r‘; ervNt