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Ordinanza — n. 23231/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23231/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE PASQUALE nato a NARDO' il 08/05/1989 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato CONTE Pasquale ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Noia di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, c. 1, d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla detenzione illecita di 20 confezioni di cocaina (gr. 20.207,10, per un totale di 99.823 dosi); e di ulteriori 20 confezioni (gr. 20.059,30 per 113.335 dosi), con l'aggravante di cui all'art. 80.c. 2, stesso d.P.R. (in Marigliano, il 10/6/2021); considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23231/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, c. 1, d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla detenzione illecita di 20 confezioni di cocaina (gr. 20.207,10, per un totale di 99.823 dosi); e di ulteriori 20 confezioni (gr. 20.059,30 per 113.335 dosi), con l'aggravante di cui all'art. 80.c. 2, stesso d.P.R. (in Marigliano, il 10/6/2021); considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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traffico di cocaina consumo di canapa reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza abuso di alcol
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE PASQUALE nato a NARDO' il 08/05/1989 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato CONTE Pasquale ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Noia di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, c. 1, d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla detenzione illecita di 20 confezioni di cocaina (gr. 20.207,10, per un totale di 99.823 dosi); e di ulteriori 20 confezioni (gr. 20.059,30 per 113.335 dosi), con l'aggravante di cui all'art. 80.c. 2, stesso d.P.R. (in Marigliano, il 10/6/2021); considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito dato conto dei motivi per i quali l'atto di perquisizione è stato ritenuto unico (facendo rinvio al relativo verbale) e motivato congruamente il diniego delle generiche (facendo rinvio alla gravità della condotta e alla mancata resipiscenza), in perfetta coerenza con l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità (quanto alla ratio delle Generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269), che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pr z 12en e Gabriella Cappello Salvato ere S 26 M 3 II_ CANCELLI,