Ordinanza — n. 23230/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMER KARIM SALAM MOHAMED (CUI 04BWSC3) nato il 07/03/1995 NOAM MOHAMED (CUI 04HEEIN) nato il 16/01/1990 avverso la sentenza del 27/10/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che gli imputati AMER Karim Salam Mohamed e NOAM Mohamed hanno proposto ricorsi per cassazione, ciascuno con separato atto e proprio difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Monza di applicazione di una pena su concorde richiesta delle parti per il reato continuato di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di quantitativo imprecisato dietro corrispettivo della somma di euro 1090,00 e illecita detenzione di cocaina e hashish, in Sesto San Giovanni, il 13/7/2022), il primo deducendo violazione di legge per avere il giudice disposto la confisca in relazione al reato di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 che non consentirebbe quella obbligatoria del denaro inteso come profitto o prodotto; il secondo, deducendo il vizio di mancanza della motivazione; ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di AMER è inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240 cod. pen; Ordinanza — n. 23230/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di quantitativo imprecisato dietro corrispettivo della somma di euro 1090,00 e illecita detenzione di cocaina e hashish, in Sesto San Giovanni, il 13/7/2022), il primo deducendo violazione di legge per avere il giudice disposto la confisca in relazione al reato di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 che non consentirebbe quella obbligatoria del denaro inteso come profitto o prodotto; il secondo, deducendo il vizio di mancanza della motivazione; ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di AMER è inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMER KARIM SALAM MOHAMED (CUI 04BWSC3) nato il 07/03/1995 NOAM MOHAMED (CUI 04HEEIN) nato il 16/01/1990 avverso la sentenza del 27/10/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che gli imputati AMER Karim Salam Mohamed e NOAM Mohamed hanno proposto ricorsi per cassazione, ciascuno con separato atto e proprio difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Monza di applicazione di una pena su concorde richiesta delle parti per il reato continuato di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di quantitativo imprecisato dietro corrispettivo della somma di euro 1090,00 e illecita detenzione di cocaina e hashish, in Sesto San Giovanni, il 13/7/2022), il primo deducendo violazione di legge per avere il giudice disposto la confisca in relazione al reato di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 che non consentirebbe quella obbligatoria del denaro inteso come profitto o prodotto; il secondo, deducendo il vizio di mancanza della motivazione; ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di AMER è inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo il giudice disposto la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240, c. 2, cod. pen. e non dell'art. 85 bis, d.P.R. n. 309/1990 (che richiama l'art. 240 bis, cod. pen.), rilevandosi che l'imputazione riguarda anche la condotta di cessione di droga, della quale il denaro è stato ritenuto costituire il relativo corrispettivo (sez. 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv. 267900, in cui si è precisato che, in relazione al reato previsto dall'art. 73, c. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella I. n. 356 del 1992, in quel caso, avendo la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato; sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204; sez. 2, n. 41778 del 30/9/2015, Scivoli, RV. 265247); ritenuto che anche il ricorso nell'interesse del NOAM è inammissibile (tale inammissibilità potendo essere addirittura dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), trattandosi di impugnazione avverso sentenza applicativa di pena proposta per motivi (omessa motivazione sulla sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pres Gabriella Cappello Salvator vere fIed 0-~9eire