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Ordinanza — n. 23225/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments and failure to raise new statutory issues properly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23225/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific arguments against the lower court's reasoning, relying instead on generic complaints. The appellant also incorrectly claimed the new provision on generic mitigating circumstances should apply ex officio, despite the lower court not having addressed this specific issue. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, c. 1, lett. d) and Art. 591, c. 1, lett. c) of the Code of Criminal Procedure; The Court of Cassation must reject an appeal if it is not based on a critical analysis of the lower court's reasoning and contains only generic or abstract complaints.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints ex officio application new statutory provisions critical analysis required court costs criminal procedure attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581, c. 1, lett. d) of the Code of Criminal Procedure
Art. 591, c. 1, lett. c) of the Code of Criminal Procedure
Art. 609, c. 2 of the Code of Criminal Procedure
pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, c.
Art. 129, c. 1 of the Code of Criminal Procedure
e, se la Corte di cassazione ne riconosce la sussistenza, potrà dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, c.
Art. 620, c. 1, lett. i) of the Code of Criminal Procedure
pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, c.
Art. 2, c. 4 of the Penal Code
Art. 6 of D.L. n. 162/2022
pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, P.
Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano
265826; quanto al relativo onere motivazionale del aiudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li
279549; quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj
pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (2 (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 4, n. 9466 del 15/2/2023, Castrignano
Corte cost. n. 186/2000
2017, Galtelli, cit., in motivazione); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
Sez. U, n. 13681/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMADANI KUBRIJA nato a MARSALA il 24/01/1987 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputata RAMADANI Kubrija ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Marsala di condanna per concorso in furto aggravato (in Mazara del Vallo, il 14/1/2018); ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito dato conto dei motivi per i quali si è ritenuta la non meritevolezza delle generiche, facendo rinvio ai precedenti molteplici e anche specifici, oltre che all'assenza di un comportamento collaborativo, valorizzando elementi di sicuro rilievo ai fini del relativo vaglio (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del aiudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269, in fattispecie nella quale infatti la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); ritenuto, quanto all'invocata applicazione d'ufficio dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., che la prospettazione difensiva è del tutto erronea e che la questione introdotta per la prima volta con la memoria difensiva è manifestamente infondata; che, in particolare, l'istituto è stato interessato dalla riforma che ha da ultimo riguardato il diritto e il processo penale, il nuovo art. 131 bis, cod. pen., come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d.

Igs. n. 150/2022, prevedendo l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, con eliminazione di ogni riferimento al limite massimo della pena edittale; che, pertanto, ferme restando le eccezioni previste dalla norma, il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati, tra i quali, per esempio, i furti aggravati che, in larga parte, sono oggi diventati punibili a querela ad opera della stessa riforma e, tra le novità, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, va segnalata anche quella che consente al giudice di considerare la condotta susseguente al reato; considerato che la norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell'art. 6 del d.l. n. 162/2022 e che la stessa ha natura sostanziale ed è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.

Igs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e - solo per questi ultimi - la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, c. 4, cod. pen. e 129, cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, c. 2, cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (2 (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593-01, in cui, in motivazione, la Corte ha però specificato che, invece, ove non si discuta dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione); che la norma, come novellata, deve trovare dunque applicazione anche per i fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente e che la relativa questione, ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello, sarà deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, c. 2, cod. proc. pen. e, se la Corte di cassazione ne riconosce la sussistenza, potrà dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, c. 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, c. 1, lett.

i) cod. proc. pen. (sul punto, sempre Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, cit.); ritenuto che, tuttavia, nella specie non sussistono le condizioni per addivenire ex officio a una pronuncia demolitoria da parte di questa Corte di legittimità, atteso che il tema non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito e, pertanto, dalla sentenza non è dato rilevare alcun elemento al quale possa essere agganciata la relativa valutazione e che, dal canto suo, parte ricorrente, che ne ha comunque l'onere (pena la genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, c. 1, lett.

d) e 591, c. 1, lett. c), cod. proc. pen.), ha omesso ogni allegazione sul punto, essendosi limitata a richiamare le condizioni di astratta operatività dell'istituto, ma non anche quelle in fatto e in diritto che giustifichino, nel caso concreto, una valutazione nel senso sollecitato (sez. 4, n. 9466 del 15/2/2023, Castrignano, in motivazione); che, secondo il diritto vivente, l'interprete deve sindacare, in primo luogo, la specificità intrinseca, ancor prima che quella estrinseca, dell'atto di impugnazione che richiede, per l'appunto, che essa non si articoli attraverso doglianze del tutto generiche o astratte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, cit., in motivazione); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre e Gabr