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Ordinanza — n. 23224/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23224/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23224/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE GIUSEPPE nato a ERICE il 20/08/1996 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato LEONE Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Trapani di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 73, d.P.R. n. 309/1990 relativo alla detenzione di gr. 118,3 di cocaina (in Torino, il 16/2/2022); considerato che il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 192, cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23224/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, d.P.R. n. 309/1990 relativo alla detenzione di gr. 118,3 di cocaina (in Torino, il 16/2/2022); considerato che il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 192, cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio spese di assistenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE GIUSEPPE nato a ERICE il 20/08/1996 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato LEONE Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Trapani di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 73, d.P.R. n. 309/1990 relativo alla detenzione di gr. 118,3 di cocaina (in Torino, il 16/2/2022); considerato che il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 192, cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 - Il Consigliere estensore Il Pres," e Gabriella Cappello Salva ,r