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Ordinanza — n. 23223/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23223/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23223/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE DAISY nato a CARPI il 17/08/1982 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputata CASAGRANDE Daisy ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna della predetta per tentato furto aggravato (in Desenzano del Garda, 23/11/2015); considerato che la ricorrente ha dedotto violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante della pubblica fede; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23223/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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aggravamento della pena altri capi d'accusa furto aggravato indagine penale suppletiva maggiorazione dissuasiva gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE DAISY nato a CARPI il 17/08/1982 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputata CASAGRANDE Daisy ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna della predetta per tentato furto aggravato (in Desenzano del Garda, 23/11/2015); considerato che la ricorrente ha dedotto violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante della pubblica fede; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), con le quali la Corte territoriale ha spiegato la ritenuta sussistenza dell'elemento circostanziale, facendo rinvio alle dichiarazioni dell'addetto alla sicurezza del supermercato, in maniera perfettamente coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (sez. 2, n. 29171 del 8/9/2020, Distefano, Rv. 279774; sez. 5, n. 15583 del 5/2/2004, Di Napoli, Rv. 228757; n. 3196 del 28/9/2012, dep. 2013, De Santis, Rv. 2544381; n. 6351 del 8/1/2021, Esposito, Rv. 280493, in cui si è precisato che detta aggravante è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre Il .7 nte Gabriella Cappello Sa e Dovere '197xe I PC) .\ T:\ IN 'CANCLI 2 2