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Ordinanza — n. 23221/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23221/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23221/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTORANA MICHELANGELO nato a PALERMO il 05/05/1975 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato MARTOFtANA Michelangelo ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Termini Imerese di condanna per furto pluriaggravato di energia elettrica (in Bagheria, il 22/2/2016); considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23221/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia imputazione di furto furto di lieve entità truffa in materia di credito risarcimento per atto illecito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTORANA MICHELANGELO nato a PALERMO il 05/05/1975 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato MARTOFtANA Michelangelo ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Termini Imerese di condanna per furto pluriaggravato di energia elettrica (in Bagheria, il 22/2/2016); considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, i giudici del merito hanno congruamente spiegato le ragioni per le quali hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, cod. pen., facendolo peraltro in maniera coerente con la giurisprudenza di legittimità (sez. 4, n. 21456 del 17/4/2002, Tirone, Rv. 221617; n. 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, R. 266229; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543, in cui si è chiarito che l'aggravante in esame è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la sua destinazione finale a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che permane anche in ipotesi di tale condotta); che, rispetto a tali ragioni, le doglianze difensive, oltre a essere meramente reiterative, si pongono in chiave di acritico dissenso; che, allo stesso modo, i giudici territoriali hanno giustificato la congruità della pena, con rinvio ai parametri legali (personalità dell'imputato, gravato da vari precedenti, anche gravi, due dei quali specifici; modalità della condotta, con la quale l'imputato ha sostanzialmente azzerato i consumi registrati per almeno sei mesi); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Prei nte Gabriella Ca