Ordinanza — n. 23219/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VISCONTI PIETRO nato a PALERMO il 30/11/1994 D'AMICO PIETRO nato a PALERMO il 22/09/1987 avverso la sentenza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di PALERMOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; 7--7 -v- Osserva Rilevato che gli imputati VISCONTI Pietro e D'AMICO Pietro, con separati atti e propri difensori, hanno proposto ricorsi avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Palermo ha applicato agli stessi, su accordo delle parti, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 ciascuno di multa, per il reato di furto aggravato in concorso (in Villabate, il 14/4/2021), con le generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi (difesa VISCONTI: omesso assolvimento dell'obbligo di motivazione sulla valutazione delle prove e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; difesa D'AMICO: mancata verifica della sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 23219/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi (difesa VISCONTI: omesso assolvimento dell'obbligo di motivazione sulla valutazione delle prove e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; difesa D'AMICO: mancata verifica della sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VISCONTI PIETRO nato a PALERMO il 30/11/1994 D'AMICO PIETRO nato a PALERMO il 22/09/1987 avverso la sentenza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di PALERMOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; 7--7 -v- Osserva Rilevato che gli imputati VISCONTI Pietro e D'AMICO Pietro, con separati atti e propri difensori, hanno proposto ricorsi avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Palermo ha applicato agli stessi, su accordo delle parti, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 ciascuno di multa, per il reato di furto aggravato in concorso (in Villabate, il 14/4/2021), con le generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi (difesa VISCONTI: omesso assolvimento dell'obbligo di motivazione sulla valutazione delle prove e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; difesa D'AMICO: mancata verifica della sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C.
Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023. Il Consigliere estensore Il Presirte Gabriella Cappello Salvat Dovere D E POSIT CA:\ I•U.R1.1