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Ordinanza — n. 23218/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23218/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23218/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRELLO ALESSANDRO nato a PALERMO il 11/09/1987 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; it N. 30948/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Pirrello Alessandro ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo mancanza di motivazione con riferimento al secondo motivo di appello relativo all'articolo 49 del codice penale. Il ricorrente lamenta che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte terri- toriale, dalla semplice lettura del titolo del secondo motivo di gravame, ove si legge di reato supposto erroneamente, risulta evidente come la questione solle- vata avesse ad oggetto l'istituto del reato putativo disciplinato al primo comma dell'articolo 49 cod. pen. e non il reato impossibile. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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articolo 49 cod. pen; Ordinanza — n. 23218/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto si de- ducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e conno- tata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati pro- batori. Si prospettano, inoltre, enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

Parole chiave

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azione di responsabilità riscossione di pene pecuniarie verdetto di colpevolezza revisione della sentenza penale responsabilità disciplinare gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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articolo 49 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRELLO ALESSANDRO nato a PALERMO il 11/09/1987 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; it N. 30948/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Pirrello Alessandro ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo mancanza di motivazione con riferimento al secondo motivo di appello relativo all'articolo 49 del codice penale. Il ricorrente lamenta che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte terri- toriale, dalla semplice lettura del titolo del secondo motivo di gravame, ove si legge di reato supposto erroneamente, risulta evidente come la questione solle- vata avesse ad oggetto l'istituto del reato putativo disciplinato al primo comma dell'articolo 49 cod. pen. e non il reato impossibile. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto si de- ducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e conno- tata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati pro- batori. Si prospettano, inoltre, enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, che ricordano come la decisione si fondi sulla circostanza che le telecamere di sicurezza del centro commerciale hanno ripreso l'odierno ricorrente mentre forzava il bloccasterzo del ciclomotore posteggiato N. 30948/2022 R.G. nell'area parcheggio antistante per poi fuggire a bordo dello stesso, danno atto di avere affrontato la questione richiamata nell'atto di appello con riferimento all'ar- ticolo 49 del codice penale ritenendola del tutto inconferente con la decisione (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-