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Ordinanza — n. 23215/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23215/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23215/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INZIRILLO ANTONINO nato a CAPACI il 08/05/1967 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; A N. 30902/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Inzirillo Antonino ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e con un secondo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23215/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. Un. n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.N. 30902/2022 R.G.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare decisione incidentale impugnabile testimone anonimo attentato patrocinatore di controparte deposizione inattendibile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INZIRILLO ANTONINO nato a CAPACI il 08/05/1967 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; A N. 30902/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Inzirillo Antonino ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e con un secondo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Quanto al motivo in punto di responsabilità il ricorrente lamenta che non vi sarebbe motivazione, ma la censura è manifestamente infondata in quanto alle pagg. 4 e ss. la Corte palermitana, nel confutare le doglianze nel merito, dà conto dei numerosi elementi di prova, a cominciare dalle immagini della videosorve- glianza, estremamente nitide, che hanno portato ad individuare nell'Inzirillo, l'au- tore del furto del motorino dell'autoclave nell'appartamento di Di Seri Omelia.

Quanto alla circostanza attenuante per danno di speciale tenuità la Corte ter- ritoriale l'ha motivatamente esclusa avuto riguardo al valore del motorino dell'au- toclave asportato, peraltro usando violenza sull'impianto, coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la concessione della cir- costanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conse- guenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del sog- getto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (così Sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, Rv. 269241; conf.

Sez. Un. n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.N. 30902/2022 R.G.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo &

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2023 Il C si