Ordinanza — n. 23213/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 15/04/1972 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato PEPE Francesco ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale egli è stato condannato per il reato di cui agli artt. 624, 625, con la recidiva qualificata (in Piano di Sorrento, il 26/3/2011); considerato che il ricorrente ha censurato la sentenza in relazione alla ritenuta recidiva, doglianza che, tuttavia, non ha formato oggetto di apposito motivo di gravame, presentato personalmente dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, cod. proc. pen., rilevandosi, ad ogni buon conto, che la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla maggiore pericolosità espressa con il reato per il quale si procede, dando conto delle quindici, precedenti condanne riportate dall'imputato per furto, cosicché il ricorso è inammissibile anche perché le censure non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23213/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 15/04/1972 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato PEPE Francesco ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale egli è stato condannato per il reato di cui agli artt. 624, 625, con la recidiva qualificata (in Piano di Sorrento, il 26/3/2011); considerato che il ricorrente ha censurato la sentenza in relazione alla ritenuta recidiva, doglianza che, tuttavia, non ha formato oggetto di apposito motivo di gravame, presentato personalmente dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, cod. proc. pen., rilevandosi, ad ogni buon conto, che la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla maggiore pericolosità espressa con il reato per il quale si procede, dando conto delle quindici, precedenti condanne riportate dall'imputato per furto, cosicché il ricorso è inammissibile anche perché le censure non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre i nte Gabriella Cappello Salvato Dovere IN POS1T T CANCti' RI 2 6 m IL