Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of appellate court's reasoning under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Cofini Andrea, challenged a conviction for aggravated recidivism but failed to provide a critical analysis of the lower court's reasoning. The court ruled that the appeal lacked the necessary critical examination of the arguments supporting the decision, rendering it inadmissible under Article 606 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it is not based on a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COFINI ANDREA nato a AVEZZANO il 16/10/1985 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato COFINI Andrea ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4, cod. pen., con la recidiva qualificata (in L'Aquila, il 13/7/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presjeite Gabriella Cappello Salvato vere D E POSITATA IN CANC -11_1TR