Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis and mere factual reiteration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by two defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appeals failed because they lacked a necessary critical analysis of the lower court's reasoning and merely reiterated facts already decided. The court upheld the conviction for aggravated theft, noting the trial judges provided a logical and non-contradictory justification based on evidence and the defendants' criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it does not contain a critical analysis of the reasoning of the decision under review and merely reiterates facts or questions already precluded in this jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI TULLIO STEFANO nato a VASTO il 22/06/1989 DI TULLIO LEONARDO nato il 02/02/1988 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che gli imputati DI TULLIO Stefano e DI TULLIO Leonardo hanno proposto ricorsi per cassazione con unico atto e stesso difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Vasto di condanna dei predetti per il reato dì furto aggravato, continuato e in concorso (in San Salvo, in epoca anteriore e prossima al 30/12/2016); preso atto della dichiarazione depositata dal difensore, con la quale è stata comunicata la sua adesione alla astensione proclamata dagli organismi forensi; ritenuto, preliminarmente, che la allegata dichiarazione di adesione alla astensione non ha alcun rilievo nella specie, procedendosi ai sensi dell'art. 611, cod. proc. pen., con rito camerale cioè non partecipato, cosicché non può ritenersi esistente un diritto al rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore per il giorno fissato per la deliberazione camerale (sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353; sez. 4, n. 42081 del 28/9/2021, Fiorentino, RV. 282067; sez. 3, n. 30330 del 25/6/2021, P., Rv. 281724, queste ultime in ipotesi di rito cartolare per emergenza COVID-19); considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), con essi essendo state peraltro poste questioni meramente reiterative e in fatto, precluse in questa sede di legittimità; rilevato che i giudici del merito hanno dato conto, con ragionamento giustificativo del tutto congruo, logico e non contraddittorio, delle ragioni per le quali hanno ritenuta la prova dei due episodi (quanto a quello ai danni di PICCIRILLI, richiamando il filmato delle telecamere di sicurezza, le dichiarazioni del teste DI MARTINO e il rinvenimento della refurtiva, su indicazione degli stessi imputati, presso il soggetto condannato per la relativa ricettazione; quanto al furto ai danni di VENTURA, richiamando l'esito della ricognizione fotografica e il riconoscimento da parte della p.o.); escluso che i beni sottratti al PICCIRILLI fossero abbandonati e di nessun valore e che il luogo non corrispondesse a privata dimora (richiamando la successiva condotta di cessione a terzi e la intenzione della p.o. di fare riparare il gruppo elettrogeno, quanto al luogo della sottrazione valorizzando le caratteristiche di spazio nel quale si svolgono atti della vita privata, trattandosi di un garage all'interno di una proprietà delimitata da recinzione e interclusa da cancelli elettrici); infine, ritenuto il fatto non rientrante nel paradigma dell'art. 131 bis, cod. pen., valorizzando, in difetto di elementi positivi, la personalità degli imputati, gravati da precedenti numerosi, gravi e specifici e la consumazione di più condotte predatorie nello stesso contesto spazio-temporale); che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pres te Gabriella Cappello Salva i 4 Dovere 03-te-t4,,c-42-42-fird2Cr, DE