Cassation appeal dismissed for failure to critically analyze lower court arguments regarding aggravated theft conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide a critical analysis of the lower court's reasoning. The appellant argued for a new prosecutability regime, but the court noted the arguments were merely complaints about sentencing rather than substantive legal challenges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, c. 3, c.p.p.; Art. 606, c. 3, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks a critical analysis of the lower court's arguments, as mere complaints about the severity of the sentence do not constitute valid grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUPPUTI DOMENICO nato a BARLETTA il 22/07/1964 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato TUPPUTI Domenico ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di furto aggravato, con le generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva (in Torino, il 22/2/2021); viste le conclusioni scritte del difensore, con le quali si è chiesto applicarsi il nuovo regime di procedibilità a querela per il reato contestato e dichiararsi la improcedibilità dell'azione penale per difetto della stessa, richiamati, in ogni caso, i motivi di ricorso; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivi di doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (modalità dell'azione indicative di una certa professionalità e pena al di sotto del medio edittale, quanto alla dosimetria; numerosi precedenti per condotte di natura predatoria e prontezza a porre in essere l'ennesima azione allorché si era presentata l'occasione, denotanti la maggiore pericolosità dell'imputato, quanto alla recidiva); ritenuto, quanto al regime di procedibilità, che debba trovare applicazione il principio già più volte affermato da questa Corte con rinvio al diritto vivente (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez.
U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino), in base al quale deve escludersi, in caso di ricorso inammissibile, che il procedimento possa considerarsi "pendente", cosicché il mutato regime di procedibilità del reato non rileva e non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pres nte Gabriella Cappello Salvatbté Dovere DE POSI