Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court's reasoning on aggravated theft evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defense failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's reasoning. The appellate court had confirmed the conviction for aggravated theft based on evidence including photographic identification and witness statements, which the trial court found sufficient beyond mere irreplicable declarations. The court rejected the defense's arguments as merely reiterative and expressed mere dissent, ruling that the lower court's justification was logical and non-contradictory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, cod. proc. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds do not include a necessary critical analysis of the reasoning of the decision under appeal, and the defense's objections are merely reiterative or express mere dissent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTUCCA SANTA nato a MESSINA il 06/02/1967 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputata MATTUCCA Santa ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Patti di condanna dell'imputata per il reato di furto aggravato (in Patti, il 19/2/2014); considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito dato conto dei motivi per i quali si è ritenuta la prova del fatto, rilevando che la stessa non era costituita dalle sole dichiarazioni irripetibili della persona offesa oi deceduta (acquisite ai sensi dell'art. 512, cod. proc. pen.), ma anche dal riconoscimento fotografico di altro soggetto, poi escusso in dibattimento; ritenuto che il ragionamento giustificativo è del tutto congruo, logico e non contraddittorio e che, rispetto ad esso, le doglianze difensive, oltre a essere meramente reiterative, si pongono in chiave di mero e acritico dissenso; che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pres e Gabriella Cappello Salvatdeovere D E POSITATA