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Ordinanza — n. 23165/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against aggravated theft convictions, upholding lower court rulings on facts and law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23165/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants against the Genoa Court of Appeal inadmissible. The appellants argued for procedural errors, incorrect legal qualification of attempted theft, and prescription of the crimes. The court rejected these claims, affirming that the lower court correctly applied the law regarding direct citation for theft and that the facts supported a completed offense rather than an attempt.

Regesto Legislator

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Art. 550, comma 2, lett. f) cod. proc. pen.; Art. 624 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 625, comma 3 cod. pen.; The appeals against the conviction for aggravated theft are inadmissible because the lower court's reasoning is sound and the statutory time limits for prescription have not expired.

Parole chiave

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aggravated theft direct citation prescription period attempt vs completion inadmissible appeal procedural error penal code procedura penale

Disposizioni normative citate

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Art. 550, comma 2, lett. f) cod. proc. pen.
Inosservanza dell'art. 550, comma 2, lett.
Art. 56, 624 cod. pen.
Art. 132, 133 cod. pen.
Art. 625, comma 3 cod. pen.
217266), Considerato che la declaratoria d'inammissibilità dei ricors precude mn questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della proce.dibilità a querela dei furti contestati, previsto dall'art. 625, comma 3, cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
Sez. 2, n. 28852 del 8/05/2013, Taurasi
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018,'aeHd1inf.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOSAILOV GRIGORE IONUT nato il 23/09/1985 IORGA RADU NICOLAE nato il 09/04/1988 BOJOAGA VALENTIN nato il 17/12/1989 GRIGORE DANIEL nato il 28/06/1987 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da Mosailov Grigore lonut, larga Reu Bojoaga Valentin, Grigore Daniel ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito, in concorso tra loro, di una pluralità di furti aggravati consumati in danno del medesimo esercizio commerciale (Conad di Fiumara), commessi in Santa Margherita Ligure nel settembre 2012. Rilevato che, a motivi di ricorso, i ricorrenti, a mezzo del comune dieenson2, lamentano quanto segue.

1. Inosservanza dell'art. 550, comma 2, lett.

f) cod. proc. peri.; Erronea applicazione degli artt. 56, 624 cod. pen.; prescrizione dei reati 3. Iuaescrvanza o erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. Letta la memoria datata 10/2/2023, in cui la difesa chiede l'assegnazione dei ricorsi alla Sezione ordinaria, rimarcando l'ammissibilità deie ragion; illustrate nell'atto di impugnazione. Ritenuto che fa sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa e che le doglianze risultano reiterative di questioni già correttamente vagliate e disattese nei gradi di merito con argomentazioni logiche e coerenti in punto di fatto e dei tutto corrette in diritto.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che lo doglianza è manifestamente infondata, prevedendo l'art. 550 cod. proc. pen e come già evidenziato dai giudici di merito, la citazione diretta a giudizio per il reato di furto senza distinzione in ordine al numero delle aggravanti contestate. Ritenuto, guanto al secondo motivo di ricorso, che la piospettata riqualificazione dei fatti sub specie di tentativo è stata (.ii-,a1lie:=-;a con argomentazioni del tutto corrette in sentenza, non meriteioli di censura (Ah imputati, sottolinea la Corte di merito, hanno anche ingerito le einarie ci cc si erano impossessati; la vigilanza del personale non ha impedito che i ricorrenti si appropriassero definitivamente delle cose sottratte, mai restituite).

Considerato, quanto alle doglianze in tema di dosimetria della :.)ena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dai giudice neila determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sa determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata ai giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di rrodare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;

Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Ritenuto, quanto alla richiesta di declaratoria di estinzione oei reati per prescrizione, che il rilievo difensivo è del tutto destituito di fondamento, essendo il termine massimo di prescrizione del reato di furto pluriaggravato, pan ad anni 12 e mesi 6, non ancora decorso, e dovendosi peraltro considerare che l'evidenziata inammissibilità del ricorso oste all'applicazione della disciplina in materia di prescrizione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), Considerato che la declaratoria d'inammissibilità dei ricors precude mn questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della proce.dibilità a querela dei furti contestati, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come lntrodotto dall'art. 2 lett.

i) d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 167 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressa (Th;le Sezieni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per quali la legge abbL; moOnto H regime della procedibilità a querela, in base ai quali la •ecl.--n-E. tu-ia d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione dl un vahLio rapporti:, processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali I venTe a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione dei &ala procedibilità a querela (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018,'aeHd1inf. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha cosi stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del cligs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio dei diritto di querela").

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagàinento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ap