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Ordinanza — n. 23163/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23163/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and merely repeated the arguments already rejected by the appellate court. The appellant claimed violations regarding fingerprint evidence and sentencing, but the court found no critical analysis distinguishing the current case from prior merits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 61 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or merely repeat the arguments already examined and rejected by the lower courts without providing a specific critical analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of critical analysis repetition of merits court costs and fine minaccia nel diritto penale corrispondenza con il difensore reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 61 cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato; erronea applicazione dell'art. 612-bis con pen.
Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso p -aclude ocin questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comrna 3, cod.
Art. 612-bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato; erronea applicazione dell'art. 612-bis con pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.
Art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela").

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13826 del 09/02/2012, Pezzo
ex multis Sez. 4, n. 13826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI MANDRI MARCO nato a PALERMO il 26/05/1986 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da I i Mandri Marco, ritenuto 'responsabile, neiie sentenze di merito conformi, dei reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. perì, e 61, comma 1, n. 5 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta:

Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato; erronea applicazione dell'art. 612-bis con pen. Considerato che i motivi di ricorso non sono scanditi da necea.ahe analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione e che, in ogni caso, risultano ripropositivi delle stesse doglianze di merito, già adeguatamente vagliate dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (rilevamento delle impronte papillari su un monitor che era appeso alla parete e che, rimosso durante la notte nel corso clell'azooe furtiva, aveva rivelato la presenza delle impronte papillari dell'imputato); ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dall,e, decisione impugnata e quelle poste a fondamento (cfr. ex multis Sez. 4, n. 13826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Rilevato che è inconferente il richiamo all'art. 612-bis coci, peri. contenuto nel ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso p -aclude ocin questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comrna 3, cod. pen a come introdotto dall'art. 2 lett.

i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dic:embre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi ciale Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto i! regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema ci condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela").

P. Q. M» Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de!la (l,3ssa . delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il