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Ordinanza — n. 23160/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23160/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23160/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELAIEK IBRAHIM ELSAYED IBRAHIM nato il 07/07/1997 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Elaiek Ibrahim.Elsayed Ibrahim. Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in Pelazioriè all'art. 99 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferenle apparato argomentativw la Corte di merito ha evidenziato come le gravi ilodaiità dei reato di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato (furto con strappo, in tempo di notte, in danno di un turista nell'area della stazione), unitamente al precedente specifico annoverato dall'imputato, denotino l'accresciuta pericolosità sociale del ricorrente, rivelando "un sostanziale rifiuto di integrarsi dedk:anciosi ad un lavoro ed una vita regolare".

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 23160/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la motivazione offerta è rispettosa dei principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Mordano', R,\,. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv, 250039 01). Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso si appalesno dei tutto generiche e mancanti di rilievi critici in grado di rivelare aspetti c.P criticità nella motivazione offerta dalla Corte di merito. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarate inarnrwssibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e deila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aggravamento della pena pentito precedenti penali gravi revisione della sentenza penale attività criminosa

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in Pelazioriè all'art. 99 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELAIEK IBRAHIM ELSAYED IBRAHIM nato il 07/07/1997 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Elaiek Ibrahim.Elsayed Ibrahim. Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in Pelazioriè all'art. 99 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferenle apparato argomentativw la Corte di merito ha evidenziato come le gravi ilodaiità dei reato di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato (furto con strappo, in tempo di notte, in danno di un turista nell'area della stazione), unitamente al precedente specifico annoverato dall'imputato, denotino l'accresciuta pericolosità sociale del ricorrente, rivelando "un sostanziale rifiuto di integrarsi dedk:anciosi ad un lavoro ed una vita regolare".

Considerato che la motivazione offerta è rispettosa dei principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Mordano', R,\,. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv, 250039 01). Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso si appalesno dei tutto generiche e mancanti di rilievi critici in grado di rivelare aspetti c.P criticità nella motivazione offerta dalla Corte di merito. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarate inarnrwssibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e deila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa deHe ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore