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Ordinanza — n. 23151/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23151/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23151/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza, travisamento della prova; 3. « violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'obbligo motivazionaie di ogni provvedimento di natura giurisdizionale;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 111 Cost; Ordinanza — n. 23151/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione degli artt. 62-bis e 133 ,cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo, secondo e terzo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi non trovano riscontro nella motivazione offerta nelle conformi sentenze di merito, in cui, con riferimento all'art. 131-bis, cod. pen., i giudici hanno evidenziato, ai fini del diniego del beneficio, l'esistenza di fattori --- quali !e gravi modalità della condotta, la negativa personalità dell'imputato e la non esiguità del danno - ostativi al riconoscimento della indicata causa di esclusione della punibilità.

Parole chiave

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attenuazione della pena controllo della commisurazione della pena punibilità aggravamento della pena pena sproporzionata pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 111 Cost
« violazione dell'art. 111 Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARCEA ANTONIO nato a NAPOLI il 08/01/1990 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Garcea Antonio, ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n, 2 e 5 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta:

1. Violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

2. mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza, travisamento della prova; 3. « violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'obbligo motivazionaie di ogni provvedimento di natura giurisdizionale;

4. Violazione degli artt. 62-bis e 133 ,cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo, secondo e terzo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi non trovano riscontro nella motivazione offerta nelle conformi sentenze di merito, in cui, con riferimento all'art. 131-bis, cod. pen., i giudici hanno evidenziato, ai fini del diniego del beneficio, l'esistenza di fattori --- quali !e gravi modalità della condotta, la negativa personalità dell'imputato e la non esiguità del danno - ostativi al riconoscimento della indicata causa di esclusione della punibilità.

Considerato, quanto al trattamento sanzionatorio, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha trovato compiuta giustificazione in sentenza, avendo i giudici di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici; considerato, quanto alla pena in concreto irrogata, che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere