Ordinanza — n. 23144/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTARUTTI MAGGIE nato a CIVIDALE DEL FRIULI il 18/07/1991 avverso la sentenza del 31/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Cantarutti Maggie,ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole dell'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 589-bis cod. pen; Ordinanza — n. 23144/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 589-bis cod. pen.. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole dell'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTARUTTI MAGGIE nato a CIVIDALE DEL FRIULI il 18/07/1991 avverso la sentenza del 31/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Cantarutti Maggie,ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole dell'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.
Rilevato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto (La Corte di merito ha ritenuto di disporre la revoca della patente di guida in ragione della gravità delle violazioni delle norme inerenti alla circolazione stradale, della intensità della colpa e del danno causato alla vittima).. Rilevato che le critiche alla motivazione si sostanziano in un'inammissibile sollecitazione alla rivalutazione di aspetti di merito estranei al giudizio di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de(ie spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore .
1. Presdente