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Ordinanza — n. 23143/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds, citing procedural bar on new prosecution rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23143/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the complete absence of specific factual and legal grounds required by Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant failed to articulate reasons challenging the lower court's summary procedure judgment, which had already detailed the evidence and legal basis for the conviction. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed, preventing any examination of whether the new private prosecution regime applied to the theft charge.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal lacking specific factual and legal grounds is inadmissible, and this inadmissibility precludes subsequent procedural changes such as the introduction of private prosecution regimes.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds summary procedure private prosecution regime procedural bar Cassazione ordinanza criminal procedure detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorrente si duole dell'inosservanza dell'art. 129 cod.
Art. 625, comma 3, cod. pen.
Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art.
Art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., come introdotto dall'art. 2 lett.
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric.
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs.
art. 624 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorrente si duole dell'inosservanza dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCELLO DARIO nato a ACQUI TERME il 20/12/1984 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Marcello Dario, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624 cod. pen. Rilevato che il ricorrente si duole dell'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., rilevato che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni ,di fatto e di diritto che la sorreggono; rilevato che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza, pronunciata a seguito di rito abbreviato, nella quale sono indicate, in modo puntuale, le ragioni poste a fondamento del decisum e gli specifici elementi di prova fondanti la pronuncia di colpevolezza a carico del prevenuto.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett.

i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione dei regime della procedibilità a querela (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela").

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estens