Cassation court dismisses appeal as repetitive, citing prior adequate review of procedural complaints under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Mohammed El Mahdi, challenged a lower court decision regarding his conviction for theft, arguing violations of Article 337, paragraph 4 of the Criminal Procedure Code. The court determined that the complained-about points were repetitive and had already been thoroughly examined and rejected by the trial judges with sound reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, comma 4, cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if the grounds are repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the lower courts with correct factual and legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUISMI MOHAMMED EL MAHDI nato il 19/09/1983 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Guismi Mohammed El Mahdi, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 624 cod. pen., commesso in Firenze il 7.10.2019. Rilevato che il ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 337, comma 4, cod. proc. pen.
Ritenuto che la doglianza è reiterativa di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corrette argomentazioni in fatto e diritto, non censurabili in questa sede. Invero, nel corpo della motivazione, in risposta alle censure difensive si precisa che alla denuncia sporta dalla persona offesa in data 7.10.2019 innanzi alla polizia giudiziaria del corpo Guardia di Finanza, che identificò il denunciante, fece seguito la querela sottoscritta dalla medesima persona offesa, datata 4.11.2019, accompagnata da nota di trasmissione della G. di F., Compagnia Pronto Impiego, incaricata dalla Procura di accertare presso la persona offesa la volontà di sporgere querela.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 I! Consigliere estensore Il Presid