Ordinanza — n. 23136/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE COLOMBI MADDALENA nato a CIRIE il 13/10/1962 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da De Colombi Maddalena a mezzo del difensore . Rilevato che, a motivi dì ricorso, l'imputata lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, dolendosi della eccessività della pena irrogata in relazione al fatto a lei ascritto (furto in abitazione).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23136/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, a motivi dì ricorso, l'imputata lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, dolendosi della eccessività della pena irrogata in relazione al fatto a lei ascritto (furto in abitazione).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE COLOMBI MADDALENA nato a CIRIE il 13/10/1962 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da De Colombi Maddalena a mezzo del difensore . Rilevato che, a motivi dì ricorso, l'imputata lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, dolendosi della eccessività della pena irrogata in relazione al fatto a lei ascritto (furto in abitazione).
Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputata, gravata da ventinove precedenti condanne per reati contro il patrimonio. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Preside