Cassation court dismisses appeal as inadmissible, ruling procedural bar prevails over new querel requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued against the conviction for attempted and consummated theft, claiming errors in evidence evaluation and fact-finding. The court rejected these generic arguments, noting that the lower court's reasoning was sound and that the inadmissibility ruling precludes any consideration of the new querel requirement introduced by recent legislation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 3 cod. pen.; Art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150: A declaration of inadmissibility of an appeal excludes the application of subsequent procedural changes, such as the requirement for a private prosecution (querela), thereby preventing the victim from exercising that right.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLE ROSA nato a NOVARA il 27/11/1990 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visto. W ricorso proposto a mezzo del difensore da Valle Rosa, ritenuta responsabile delle fattispecie di furto tentato e di furto consumato aventi ad oggetto capi di abbigliamento - commessi in Novara nell'ottobre 2013 e nell'agosto 2014 - in danno di due esercizi commerciali. Rilevato che la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità pronunciata a suo carico, dolendosi della valutazione espressa dai giudici di merito in ordine alle prove raccolte, alla sussistenza dei fatti contestati ed alla riferibilità di essi alla sua persona..
Considerato che le argomentazioni a sostegno del ricorso si appalesano del tutto generiche. Considerato che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela dei furti contestati, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett.
i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela").
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 aprile 2023 Il Cons