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Ordinanza — n. 23132/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as constitutional question was not raised before lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23132/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the constitutional question regarding Article 12, paragraph 3 of D.Lgs 286/1998 was not raised before the trial court. The applicant argued the sentence was illegal, but the lower court had already applied the requested penalty under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against such sentences are limited to specific grounds like the expression of the defendant's will or legal qualification, excluding general illegality claims.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against sentences pronounced under Art. 444 c.p.p. are admissible only for specific grounds such as the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general constitutional challenges not raised at the trial level.

Parole chiave

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constitutional question admissibility Article 444 Code Criminal Procedure Article 448 Code Criminal Procedure penalty illegality appeal Cassation inadmissibility contravvenzione alla legge sugli stranieri immigrazione clandestina eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
stabilisce che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 12, comma 3 D.Lgs 286/1998
a BALIS ARKADIUSZ PAWEL la pena dallo stesso richiesta; Rilevato che con il ricorso si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3 D.Lgs 286/1998 e si deduce l'illegalità della pena;
art. 444 cod. proc. pen
stabilisce che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 63 del 2022
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALIS ARKADIUSZ PAWEL nato il 04/09/1978 avverso la sentenza del 19/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTEidato avviso alle partill udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trieste ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a BALIS ARKADIUSZ PAWEL la pena dallo stesso richiesta; Rilevato che con il ricorso si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3 D.Lgs 286/1998 e si deduce l'illegalità della pena;

Rilevato che la questione di legittimità costituzionale non risulta essere stata proposta avanti al giudice di merito e che il giudizio è stato definito con la richiesta di applicazione di pena e che comunque la sentenza Corte cost. n 63 del 2022 si è pronunciata incidentalmente in senso contrario a quello invocato dalla difesa; Rilevato che le censure in ordine alla pena non afferiscono all'illegalità della stessa quanto alla determinazione della stessa; Rilevato che le doglianze proposte non sono quindi previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. stabilisce che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos