Ordinanza — n. 23131/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERDICHIZZI OTTAVIO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 10/08/1970 avverso la sentenza del 27/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINApato avviso alle partq udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a PERDICHIZZI OTTAVIO la pena dallo stesso richiesta; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 23131/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. a PERDICHIZZI OTTAVIO la pena dallo stesso richiesta; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERDICHIZZI OTTAVIO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 10/08/1970 avverso la sentenza del 27/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINApato avviso alle partq udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a PERDICHIZZI OTTAVIO la pena dallo stesso richiesta; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che le doglianze proposte non sono quindi previste quali motivi di ricorso/in quanto il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen. stabilisce che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis