Ordinanza — n. 23130/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALZANO ALFONSO nato a GUASTALLA il 19/09/1997 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI!dato avviso leertIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ai sensi deN11' arti. ..nrA 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata .giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di SALZANO ALFONSO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 597, comma 3 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 23130/2023 — snpen · Corte di Cassazione: ..nrA 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata .giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di SALZANO ALFONSO;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALZANO ALFONSO nato a GUASTALLA il 19/09/1997 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI!dato avviso leertIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ai sensi deN11' arti. ..nrA 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata .giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di SALZANO ALFONSO;
Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 597, comma 3 cod. proc. pen. quanto alla riduzione inferiore a un terzo applicata per le circostanze attenuanti generiche; Rilevato che l'art. 599-bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599.comma cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294);
Rilevato che nel caso di specie all'imputato è stata applicata la pena sulla quale le parti avevano raggiunto l'accordo e che la diversa riduzione operata per le circostanze attenuanti generiche non determina l'illegalità della pena (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti, al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de