Ordinanza — n. 23128/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONOV ROMAN nato il 16/05/1973 avverso il decreto del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA Fià--€6 avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; t Rilevato che la Corte di Appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha qualificato come ricorso per cassazione l'opposizione proposta ex art. 666, comma 2,cod. proc. pen. da ANTONOV ROMAN avverso il decreto con il quale il Presidente della Corte d'Appello ex art. 666, comma 2 c d. proc. pen. ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dal o condannato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23128/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 666, comma 2,cod. proc. pen. da ANTONOV ROMAN avverso il decreto con il quale il Presidente della Corte d'Appello ex art. 666, comma 2 c d. proc. pen. ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dal o condannato;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONOV ROMAN nato il 16/05/1973 avverso il decreto del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA Fià--€6 avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; t Rilevato che la Corte di Appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha qualificato come ricorso per cassazione l'opposizione proposta ex art. 666, comma 2,cod. proc. pen. da ANTONOV ROMAN avverso il decreto con il quale il Presidente della Corte d'Appello ex art. 666, comma 2 c d. proc. pen. ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dal o condannato;
Rilevato che con l'impugnazione il detenuto deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione del decreto del Presidente della Corte di Appello; Rilevato che l'atto è stato redatto e proposto personalmente dall'imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto l'art 613 cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d