Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to abstract grounds not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant relied on abstract grounds regarding sentencing motivation rather than the specific statutory exceptions allowed under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning under Article 129, but the court noted that appeals against sentences under Article 444 are strictly limited to four specific categories, including the expression of the defendant's will or legal error in qualification. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis; Art. 129 c.p.p.; Appeals against sentences pronounced under Art. 444 c.p.p. are admissible only for specific statutory grounds, and abstract complaints regarding sentencing motivation do not qualify as valid grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BARDAOUI ABDELAZIZ nato il 13/02/1990 avverso la sentenza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle partiì udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. a EL BARDAOUI ABDELAZIZ la pena dallo stesso richiesta; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e quanto alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze, formulate peraltro in termini astratti e generici, non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i