Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of signature by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the petition was not signed by a lawyer registered with the specialized bar. The appellant, a detainee, personally submitted the document challenging a morning isolation order, arguing a defect in the lower court's reasoning. The court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure strictly requires such acts to be signed by a qualified defender, resulting in the dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals, memorials, and new grounds in criminal proceedings must be signed by a lawyer registered with the specialized bar; failure to comply renders the act inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA CORRADO nato a SORRENTO il 07/05/1967 avverso l'ordinanza del 14/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI Fato avviso alle pare udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Assise di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha qualificato come ricorso per cassazione l'istanza proposta da DE LUCA CORRADO avverso il l'ordinanza emessa dalla medesima Corte di Assise di appello il 15 luglio 2022; Rilevato che con l'impugnazione il detenuto chiede di non dare esecuzione all'isolamento diurno e deduce nella sostanza il vizio di motivazione del provvedimento impugnato;
Rilevato che l'atto è stato redatto e proposto personalmente dall'imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto l'art 613 cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci