Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23124/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23124/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23124/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVANO DOMENICO nato a MONCALIERI il 22/06/1975 avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA(dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN, • Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessa a FAVANO DOMENICO; Rilevato che con il ricorso il detenuto deduce il vizio di motivazione riservando gli ulteriori motivi al proprio difensore di fiducia; Rilevato che il ricorso è stato redatto e proposto personalmente dall'imputato;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23124/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto l'art 613 cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
requisito della firma autografa motivazione scritta atto privo di sottoscrizione difetto di legittimazione del ministero pubblico motivi probatori allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 613 cod. proc. pen
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto l'art 613 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVANO DOMENICO nato a MONCALIERI il 22/06/1975 avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA(dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN, • Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessa a FAVANO DOMENICO; Rilevato che con il ricorso il detenuto deduce il vizio di motivazione riservando gli ulteriori motivi al proprio difensore di fiducia; Rilevato che il ricorso è stato redatto e proposto personalmente dall'imputato;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto l'art 613 cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso