Italian Supreme Court dismisses prisoner's appeal for early release due to manifestly unfounded arguments regarding disciplinary infractions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the prisoner to pay court costs and a fine. The prisoner argued that disciplinary infractions occurred after the requested period, warranting partial early release, while the court found the lower tribunal's reasoning on the prisoner's contempt of rules adequate. Consequently, the court rejected the claim based on manifestly unfounded grounds and imposed financial penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.s.; Art. 607 c.p.s.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the lower court provided sufficient motivation regarding the prisoner's attitude and lack of reintegration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE PIERO nato a MANDURIA il 11/08/1987 avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata proposta da D'AMORE PIERO relativa ai semestri 17/2/2019-17/2/2020; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del principio della valutazione frazionata; nello specifico, il ricorrente evidenzia che le infrazioni disciplinari, che ha indicato il Tribunale sono avvenute in un periodo successivo a quello richiesto e che, pertanto, la liberazione avrebbe potuto e dovuto essere riconosciuta quanto meno per il primo semestre richiesto;
Rilevato che il provvedimento del Tribunale, con riferimento alle infrazioni commesse e alla gravità delle stesse (da ultimo la detenzione di un telefono cellulare perfettamente funzionante), ha fornito una corretta e adeguata motivazione quanto all'atteggiamento di dispregio delle più elementari disposizioni penitenziarie tenuto dal ricorrente, talevdimostrare la mancata adesione all'opera di rieducazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co