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Ordinanza — n. 23122/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23122/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23122/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO FRANCO nato a ACQUAPPESA il 14/09/1959 avverso l'ordinanza del 17/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per ragioni di salute proposta da PINTO FRANCO; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 121, 125, comma 3 e 666 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23122/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per ragioni di salute proposta da PINTO FRANCO; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 121, 125, comma 3 e 666 cod. proc. pen.;

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute ricovero psichiatrico forzato inesigibile malgrado lesioni salute capacità di subire la carcerazione pena privativa della libertà regime penitenziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO FRANCO nato a ACQUAPPESA il 14/09/1959 avverso l'ordinanza del 17/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per ragioni di salute proposta da PINTO FRANCO; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 121, 125, comma 3 e 666 cod. proc. pen.;

Rilevato che dagli atti risulta che al condannato in data 6 giungo 2022 è stata applicata la misura della detenzione domiciliare ai sensi del D.L. 137/2020; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; Considerato che l'inammissibilità del ricorso è determinata da una carenza di interesse sopravvenuta alla presentazione dell'impugnazione derivante dalla concessione del beneficio dallo stesso richiesto e che, pertanto, possono escludersi profili di colpa a carico del ricorrente;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso i