Ordinanza — n. 23121/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANIZZO FIORE nato a LAMEZIA TERME il 26/11/1980 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Ti Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla semilibertà e ha ammesso STANIZZO FIORE alla detenzione domiciliare; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 47 ord. pen., con riferimento al giudizio prognostico, che il Tribunale avrebbe fondato esclusivamente sulla presenza di precedenti penali, effettuato senza considerare la condotta successivamente tenuta dal condannato e ei comportamenti attuali circa l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione della recidiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23121/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure sono manifestamente infondate e la motivazione del provvedimento impugnato, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANIZZO FIORE nato a LAMEZIA TERME il 26/11/1980 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Ti Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla semilibertà e ha ammesso STANIZZO FIORE alla detenzione domiciliare; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 47 ord. pen., con riferimento al giudizio prognostico, che il Tribunale avrebbe fondato esclusivamente sulla presenza di precedenti penali, effettuato senza considerare la condotta successivamente tenuta dal condannato e ei comportamenti attuali circa l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione della recidiva;
Rilevato che il giudice della sorveglianza ha dato atto di avere analizzato tutti gli elementi emersi e, con il riferimento alla necessità di un'attenta e ponderata considerazione quanto alla dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti, ha evidenziato in termini adeguati e coerenti le ragioni per sulle quali ha fondato la conclusione nei termini dell'opportunità di concedere al condannato la possibilità di avviare un processo di cura e riabilitazione ammettendolo al beneficio della detenzione domiciliare, rafforzata dalle prescrizioni ritenute idonee a modulare le finalità rieducative e i trattamenti necessari a favorire la disintossicazione dello stesso;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure sono manifestamente infondate e la motivazione del provvedimento impugnato, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende