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Ordinanza — n. 23119/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23119/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23119/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO GAETANO nato a CASAL DI PRINCIPE il 11/07/1952 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;NNN Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo e per l'effetto ha confermato l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza il 17/12/2020 ha respinto l'istanza proposta da PAGANO GAETANO ex art. 35 ter ord. peri. in relazione ai periodi di detenzione subiti nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere e in quella di Frosinone;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23119/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso, formulato in termini generici ed assertivi è inammissibile in quanto le censure non si confrontano con gli argomenti esposti nell'ordinanza impugnata; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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misure sostitutive della carcerazione diritti del detenuto documenti soggetti a un trattamento particolare mancata prova di parzialità tutela del processo decisionale motivazione scritta
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO GAETANO nato a CASAL DI PRINCIPE il 11/07/1952 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;NNN Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo e per l'effetto ha confermato l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza il 17/12/2020 ha respinto l'istanza proposta da PAGANO GAETANO ex art. 35 ter ord. peri. in relazione ai periodi di detenzione subiti nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere e in quella di Frosinone;

Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge, evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare e valutare i documenti depositati nel corso dell'udienza e, in specifico, il provvedimento che aveva accolto il reclamo di un altro detenuto che era stato ristretto nel medesimo carcere e allo stesso piano del ricorrente; Rilevato che nel provvedimento impugnato il giudice di sorveglianza ha dato atto di avere proceduto a un'analisi concreta delle condizioni delle due Case circondariali nelle quali il ricorrente è stato detenuto e di avere considerato i fattori compensativi (ciò anche, in ordine al riconoscimento del rimedio risarcitorio ricnosciuto ad altro detenuto, con il riferimento alla nota informativa del carcere di Santa Maria Capua Vetere richiamata a pag. 4 del provvedimento impugnato), così come indicati dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo così una motivazione adeguata e conforme ai principi enucleati dalle Sez. ti, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433 - 02;

Ritenuto pertanto che il ricorso, formulato in termini generici ed assertivi è inammissibile in quanto le censure non si confrontano con gli argomenti esposti nell'ordinanza impugnata; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos