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Ordinanza — n. 23118/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claims regarding sentence calculation and procedural nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23118/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Constantino Bartolo inadmissible, ruling it manifestly unfounded and seeking an alternative reading not permitted in this instance. The appellant challenged the second-instance confirmation of an eight-year-and-eight-month sentence for conspiracy and possession of a firearm, citing alleged procedural nullity and errors in sentencing. The court rejected these arguments, affirming the lower court's discretion in evaluating responsibility and penalty quantification based on established case law.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal alleging procedural nullity or sentencing errors is inadmissible if manifestly unfounded and seeks a reading of the judgment not permitted by law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal sentencing discretion review procedural nullity claim costs of inadmissible appeal porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico
Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO BARTOLO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 16/01/1985 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN, Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna ad anni due e mesi otto di reclusione, pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 22/10/2020 nei confronti di COSTANTINO BARTOLOI in relazione ai reati di ricettazione e porto di arma comune da sparo;

Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'eccepita nullità della sentenza per inesistenza del dispositivo, alla dichiarazione di responsabilità con riferimento al criterio di valutazione dell'oltre ogni ragionevole dubbio, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena; Rilevato, quanto al primo motivo, che la Corte territoriale ha correttamente escluso che la sentenza, nella quale vi era un evidente errore materiale, fosse nullal atteso il potere/dovere del giudice di appello di integrare la motivazione del giudice di primo grado (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735);

Rilevato quanto alle ulteriori doglianze che la Corte territoriale, con i riferimenti all'accertata disponibilità del mezzo dove è stata rinvenuta l'arma e alla condotta tenuta dall'imputato così come alla gravità del fatto, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali si fonda il giudizio di responsabilità e quanto all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.