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Ordinanza — n. 23117/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding prison conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23117/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded. The lower court had correctly rejected the request for home detention based on the condemned man's dilapidated home, lack of employment, and inability to be located. The court ruled that the appellant's arguments failed to challenge these factual premises and sought an alternative reading not permitted in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal against a surveillance tribunal order is inadmissible if based on manifestly unfounded grounds or attempts to force a reading of the law not permitted in this instance.

Parole chiave

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surveillance tribunal home detention inadmissible appeal manifestly unfounded prison conditions procedural inadmissibility legal error motivo della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAO CHEIKHOU nato il 07/08/1968 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposta da DIA() CHEAU per l'esecuzione della pena di mesi quattro di reclusione; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta carenza di presupposti che il Tribunale avrebbe fondato esclusivamente sulla mancanza di un domicilio idoneo e di un lavoro;

Rilevato che le censure sono manifestamente infondate, in quanto il Tribunale -con il riferimento alle accertate condizioni dello stabile (fatiscente e senza corrente elettrica) dove il domicilio era stato indicato, alla inattività dell'impresa individuale indicata come attività svolta, e al mancato reperimento del condannato (a nulla rilevando sul punto il fatto che dopo la celebrazione dell'udienza questo abbia ricevuto la notifica del provvedimento ora impugnato) - ha dato corretto e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato la conclusione in ordine all'assenza di condizioni per l'applicazione di misure extramurarie, correttamente definite come allo stato non praticabili;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.