Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of demonstrated interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Rea Francesco inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments generic and failed to demonstrate any specific interest in the requested relief regarding the revocation of a prior order. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and the appellant fails to specify the interest in the requested outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REA FRANCESCO nato a NAPOLI il 30/01/1964 avverso l'ordinanza del 14/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; "7- Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da REA FRANCESCO di revocare una precedente ordinanza resa in materia di liberazione anticipata;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso all'esito di un'attività istruttoria per la quale sono state acquisite le ordinanze del Magistrato di Sorveglianza di Milano senza le notifiche dei medesimi provvedimenti; Rilevato che le censure, formulate in termini generici, non illustrano quale sarebbe l'interesse del ricorrente in ordine alla pronuncia richiesta al Magistrato di Sorveglianza; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così