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Ordinanza — n. 23113/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against prison sentence deferment due to manifestly unfounded health condition arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23113/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded. The lower court had correctly evaluated the prisoner's health conditions and the necessity of a collective assessment based on recent medical reports. The Supreme Court rejected the request for a different interpretation of the facts, ruling that the original decision was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 47 ter ord. pen.; The appeal is inadmissible when the censure is manifestly unfounded and attempts to solicit an alternative reading of the facts not permitted in this instance.

Parole chiave

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prison sentence deferment health condition assessment manifestly unfounded appeal collective medical assessment inadmissible appeal penal execution measures Italian Supreme Court espulsione nonostante gravi patologie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 ter ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPI CLAUDIO nato a MONTEROTONDO il 11/08/1971 avverso l'ordinanza del 10/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen., proposta da LUPI CLAUDIO in relazione a un cumulo di anni 21 e mesi sei con fine pena 2035;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla valutazione effettuata in ordine alle condizioni di salute del detenuto e circa la necessità di effettuare un accertamento peritale; Rilevato che le censure, formulate in termini generici, sono manifestamente infondate, in quanto il Tribunale -con il riferimento alle precedenti ordinanze emesse, alla più recente relazione sanitaria del 2/5/2022 e alla circostanza che è in intinere un accertamento collegiale in ordine all'invalidità- ha dato corretto e adeguato conto delle ragioni sulle quali, allo stato, ha fondato la conclusione in ordine al diniego dell'invocata misura;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.