Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23112/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23112/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23112/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO SABATINO nato a POPOLI il 11/04/1990 avverso l'ordinanza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Appello di L'Aquila, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di DI ROCCO SABATINO di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze con le quali il GIP del Tribunale di Sulmona lo ha condannato per il reato di furto aggravato e uso indebito di carte di credito; commessi a Pacentro e Sulmona in data 19/6/2016,e la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la condanna per gli analoghi reati commessi a Popoli e Sulmona il 3/7/2017;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23112/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione, evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto le violazioni sarebbero omogenee e le condotte determinate dalla stessa ideazione criminosa, consistente nella necessità di reperire il denaro necessario ad acquistare le bevande alcoliche di cui era dipendente; Rilevato che il provvedimento impugnato ha motivato quanto all'assenza di una contiguità temporale e ha evidenziato che i reati risultano essere solo espressione di una volontà e abitualità a delinquere senza che lo stato di alcool dipendenza possa da solo avere autonomo e decisivo rilievo in ordine all'esistenza di un medesimo disegno criminoso (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminalità persistente altri reati abuso di carte-chèques genere dell'infrazione truffa in materia di credito furti connessi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 671 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO SABATINO nato a POPOLI il 11/04/1990 avverso l'ordinanza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Appello di L'Aquila, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di DI ROCCO SABATINO di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze con le quali il GIP del Tribunale di Sulmona lo ha condannato per il reato di furto aggravato e uso indebito di carte di credito; commessi a Pacentro e Sulmona in data 19/6/2016,e la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la condanna per gli analoghi reati commessi a Popoli e Sulmona il 3/7/2017;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione, evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto le violazioni sarebbero omogenee e le condotte determinate dalla stessa ideazione criminosa, consistente nella necessità di reperire il denaro necessario ad acquistare le bevande alcoliche di cui era dipendente; Rilevato che il provvedimento impugnato ha motivato quanto all'assenza di una contiguità temporale e ha evidenziato che i reati risultano essere solo espressione di una volontà e abitualità a delinquere senza che lo stato di alcool dipendenza possa da solo avere autonomo e decisivo rilievo in ordine all'esistenza di un medesimo disegno criminoso (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.