Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23111/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23111/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23111/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCAGGIURA COSIMO nato a TARANTO il 02/08/1978 avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta di MOSCAGGIURA COSIMO ha ritenuto la continuazione tra due reati di furto indicati nel gruppo B) e ha rigettato l'analoga richiesta in relazione ai reati indicati nei gruppi A (sette condanne per art. 9 L. 1423/196 e altro) e C (quattro condanne per il reato di riciclaggio e altro);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23111/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione criminalità persistente infrazioni uniche e continuate allegazioni di persecuzione contraddittorie concorso ideale doppia punibilità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCAGGIURA COSIMO nato a TARANTO il 02/08/1978 avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta di MOSCAGGIURA COSIMO ha ritenuto la continuazione tra due reati di furto indicati nel gruppo B) e ha rigettato l'analoga richiesta in relazione ai reati indicati nei gruppi A (sette condanne per art. 9 L. 1423/196 e altro) e C (quattro condanne per il reato di riciclaggio e altro);

Rilevato che con il ricorso e con la memoria depositata il 27/12/2223 si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione,evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la richiesta sarebbe fondata su nuovi elementi che dimostrerebbero che le violazioni per ognuno dei due gruppi sarebbero omogenee e le condotte determinate dalla stessa ideazione criminosa; Rilevato che il provvedimento impugnato, evidenziato che la richiesta era in parte inammissibile in quanto reiterativa di una analoga e precedente richiesta, ha adeguatamente motivato quanto all'assenza di una connessione tra i reati di cui al gruppo A e all'assenza anche solo della contiguità temporale per i reati di cui al gruppo C (pag. 6 dell'ordinanza impugnata), dando così conto della corretta applicazione dei principi di cui alle Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.