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Ordinanza — n. 23109/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against parole order due to generic arguments failing to address specific sentencing criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23109/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Valentina Vento's appeal against the Palermo Supervision Tribunal's order inadmissible. The Tribunal rejected her request for home detention and social service placement, citing her criminal record, new disciplinary infractions, and the need for further psychological assessment. The Court found the appellant's arguments generic and failed to engage with the specific reasons provided by the lower court regarding her suitability for the measure.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a supervision tribunal order is inadmissible if the censure is formulated in generic terms and does not specifically confront the arguments and criteria explicitly set forth in the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian parole supervision inadmissible appeal generic censure home detention measure social service placement riesame della curatela procedura di protezione degli adulti assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTO VALENTINA nato a PALERMO il 23/04/1985 avverso l'ordinanza del 27/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare e ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposte da VENTO VALENTINA; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione, evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare il percorso di revisione critica avviato dalla condannata e la disponibilità che questa ha dato di svolgere attività di volontariato e di assistere la propria madre e il padre del proprio compagno;

Rilevato che il giudice della sorveglianza, con il riferimento alla natura dei reati commessi, allo spessore criminale della ricorrente e alla sopravvenuta commissione di illeciti disciplinari, all'ulteriore siep che ha comportato un incremento di pena e alla necessità di seguire l'approfondimento personologico, ha dato adeguato conto della corretta applicazione dei criteri posti per la valutazione in ordine alla concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale; Ritenuto pertanto che il ricorso, formulato in termini generici ed assertivi, è inammissibile in quanto le censure non si confrontano con gli argomenti esposti nell'ordinanza impugnata;

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C