Ordinanza — n. 23108/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSERA CLAUDIO nato a SAN DANIELE PO il 07/11/1964 avverso l'ordinanza del 08/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, proposte da PASSERA CLAUDIO in relazione alla pena di mesi sei da espiare, in quanto il condannato è risultato irreperibile;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23108/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSERA CLAUDIO nato a SAN DANIELE PO il 07/11/1964 avverso l'ordinanza del 08/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, proposte da PASSERA CLAUDIO in relazione alla pena di mesi sei da espiare, in quanto il condannato è risultato irreperibile;
Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione evidenziando che il condannato è costretto a frequenti trasferte all'estero e che comunque rientra regolarmente in Italia, dove risiede con la madre che però ha un forte decadimento cognitivo e che per tale ragione non lo ha avvisato che i Carabinieri lo avevano cercato; Rilevato che il giudice della sorveglianza, con il riferimento al verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri, ha adeguatamente motivato quanto all'irreperibilità del condannato; Ritenuto pertanto che il ricorso, formulato in termini generici ed assertivi, è inammissibile in quanto le censure non si confrontano con gli argomenti esposti nell'ordinanza impugnata;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così