Italian Court dismisses appeal against probation revocation due to unaddressed statutory arguments and incomplete sentence term.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited legal arguments did not correspond to the reasons given in the lower court's order. The Tribunal revoked provisional community service due to aggravated theft committed during the measure and noted the detainee had not yet served one-third of her sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51 ter, comma 1, ord. pen.; Art. 600, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not correspond to the arguments presented in the contested decision, and the court may impose costs and a fine for the filing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILETO ELENA nato a CANTU' il 03/11/1981 avverso l'ordinanza del 08/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale disposto in via provvisoria e ha rigettato l'istanza in tal senso proposta da MILETO ANNA in relazione alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione da espiare; Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta in data 3/1/2023 si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 51 ter, comma 1, ord. pen. quanto alla mancata concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare;
Rilevato che il giudice della sorveglianza, con il riferimento alla condotta tenuta dalla condannata nel corso dell'applicazione provvisoria dalla misura commettendo un furto aggravato (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata), ha dato corretto e adeguato conto degli elementi posti a fondamento della conclusione in ordine alla pericolosità sociale della ricorrente e che questa non consente la concessione della detenzione domiciliare speciale, inammissibile anche perché la detenuta non ha ancora espiato un terzo della pena irrogata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure non si confrontano con gli argomenti esposti nell'ordinanza impugnata;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co